STATUTO
Registrato presso
l’Agenzia delle
Entrate di Roma 4 il 14.11.2001 con
il n. 9181 serie 3, ed integrato con modifica registrata presso la
medesima Agenzia il 05.02.2004 con il n. 897, serie 3.
1)
L’ARTECOM,
Accademia in Europa di Studi Superiori, Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS, è una
Associazione culturale apartitica, indipendente e senza fini di lucro
da ora in poi chiamata “Accademia”. Ha sede legale, per il quinquennio
2001/2006 in Roma, via dei Campani 38. Allo scadere del quinquennio la
sede si intenderà confermata se non diversamente deliberato
dall’Assemblea Annuale dei Soci per l’anno accademico 2006/2007, e
così via di quinquennio in quinquennio. Ha durata illimitata,
salvo quanto previsto dall’art. 20.
2) A- Ha per scopo il perseguimento esclusivo (ai
sensi comma 4, art.
10 D. L. 460/97) di finalità di solidarietà sociale
attraverso la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089
come completata dal DPR 30 settembre 1963 n. 1409, nonché dei
beni naturalistici ed ambientali nel rispetto delle eccezioni previste
dal D.to L.vo 460/97. A tal fine si propone di organizzare convegni,
congressi, dibattiti, conferenze, nonché l’edizione di
monografie, collane e periodici; di organizzare mostre, corsi di
formazione e aggiornamento a tutti i livelli di istruzione, corsi di
laurea e/o specializzazione, e quant’altro utile alla tutela,
promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico, naturalistiche ed ambientali come sopra definite; di erogare,
a tal fine, borse di studio e finanziamenti per la ricerca e di
istituire premi e concorsi.
B- È fatto espresso
divieto di svolgimento di
attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse nei limiti consentiti dalle
vigenti disposizioni.
C- Ai sensi del comma 5, art, 10 D. L. 460/97
è fatto espresso
divieto di distribuire direttamente o indirettamente avanzi di
gestione, utili, dividendi, fonti, riserve o capitali durante la vita
dell’Associazione ad alcuno per alcun motivo, salvo diverse
disposizioni di legge.
D- Il patrimonio dell’Accademia,
costituito dalle quote associative,
dalle erogazioni liberali di Soci e non, e dagli eventuali lasciti,
donazioni, finanziamenti da parte di Enti pubblici e di privati, gli
utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
E- È fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’organizzazione, in cvaso di suo scioglimento, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo
istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
F- È d’obbligo la
redazione del bilancio o del rendiconto
annuale.
G- È uniforme la disciplina del
contratto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, è esclusa espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed
è previsto per i Soci effettivi in regola con il pagamento delle
quote sociali, oltre che il principio di un voto pro capite, il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del
Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
La qualità di Socio non è trasferibile.
L’ARTECOM si avvarrà della collaborazione dei Soci, retribuita o
meno secondo le disponibilità economiche e le decisioni del
Comitato Direttivo in merito alle singole situazioni; potrà
inoltre assumere il personale necessario al raggiungimento dei fini
previsti. Oltre al presente Statuto verrà compilato, ove
opportuno, un Regolamento Interno. Per quanto concerne la stampa di
periodici, onde consentire un risparmio economico, può delegare
terzi, Soci o non, ad esserne ufficialmente proprietari. In merito
è confermata la convenzione del 23 dicembre 1997 con il prof.
Francesco Quaranta relativa alla proprietà del semestrale
FOLIVM, che è allegata al verbale n. 1 del 27 ottobre 2001.
3) Organi dell’Associazione sono il Camitato Direttivo e l’Assemblea
dei Soci.
4) Il C. D. è formato dai Fondatori e da quei Soci che, vantando
almeno un quinquennio di iscrizione, sono da esso all’unanimità
chiamati a parteciparvi, anche pro tempore. In caso di recesso di uno
dei Fondatori, il suo posto sarà occupato, su designazione
unanime del C. D., da uno degli iscritti che contino almeno cinque anni
di anzianità. Il C. D. ha anche la funzione di Collegio dei
Probiviri.
5) Il C. D., sentite le proposte dei Soci o su propria deliberazione,
organizza “Classi di Scienze” e ne nomina il Direttore.
6) Tra i membri del C. D. sono eletti il Presidente, il
Vice-presidente, L’Amministratore ed il Segretario. In caso di
necessità dette cariche potranno essere cumulate, ma in non
più di due per persona; non sono cumulabili le cariche di
Presidente e di Vice-presidente. Gli eletti possono avere a
disposizione una piccola somma decisa in Assemblea per urgenti spese,
di cui daranno conto al C. D. ed all’Amministratore nella prima
riunione successiva.
7) Le elezioni del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario e
dell’Amministratore hanno luogo durante l’Assemblea Annuale dei Soci
effettivi. Le cariche sono quinquennali.
8) Sono compiti dell’Amministratore: amministrare il fondo comune
secondo le direttive del C. D.; dar conto, in qualsiasi momento,
al C. D.; redigere e presentare il bilancio durante l’Assemblea
Annuale dei Soci.
9) Sono compiti del Segretario:
a) redigere i verbali delle Assemblee e delle
riunioni del C. D.;
b) tenere gli schedari, gli elenchi degli iscritti,
ed il resto di materiale di segreteria, ed aggiornarli; curare la
corrispondenza.
10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente; convoca e
presiede il C. D. e le Assemblee, emana gli atti occorrenti al
funzionamento dell’Ente, vigila sull’esecuzione dei provvedimenti
deliberati.
11) Le mansioni del Presidente spettano al Vice-presidente in caso di
sua assenza o impedimento.
12) L’Assemblea dei Soci effettivi è sovrana e si riunisce
almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente. La prima
Assemblea è quella svoltasi per l’approvazione dello Statuto in
data 27 ottobre 2001; le successive Assemblee si svolgeranno tra i mesi
di settembre o ottobre di ogni anno. Durante l’Assemblea Annuale si
approverà l’attività svolta, il bilancio e le quote di
iscrizione annua; si attribuiranno ogni quinquennio le cariche sociali;
si approveranno eventuali modifiche allo Statuto e, ove opportuno, il
Regolamento interno o le sue modifiche; si proporranno nuove
iniziative. Le modifiche allo Statuto, in deroga a quanto previsto dal
successivo art. 14, richiedono la maggioranza dei 2/3. In caso di
necessità di apportare modifiche allo Statuto a seguito di
indicazioni di legge o di provvedimenti amministrativi, le medesime
modifiche possono essere approvate anche nel corso di apposite
Assemblee straordinarie; qualora le modifiche siano apportate ope legis
non è necessaria l’approvazione dell’Assemblea e di ciò
si redigerà verbale con indicazione dei relativi riferimenti
legislativi. L’Assemblea può anche riunirsi durante l’anno su
proposta scritta e firmata di almeno la metà dei Soci effettivi
o su decisione del C. D..
13) L’Assemblea Annuale e le Assemblee straordinarie dei Soci effettivi
e le riunioni del C. D. sono valide in prima convocazione quando sia
presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in
seconda qualsiasi sia il numero. La seconda convocazione ha luogo 30
minuti dopo la prima. Le convocazioni avverranno a mezzo raccomandata a
mano, o fax, o e-mail o, in caso di necessità, fonogramma
inviati, consegnati o comunicati almeno dieci giorni prima della data
prevista, e conterranno l’ordine del giorno. Non sono ammesse riunioni
nei mesi di luglio e agosto e durante le festività natalizie
(dal 23 dicembre al 7 gennaio) e pasquali (dal mercoledì al
martedì successivo). In caso di necessità il Presidente
può prendere decisioni di cui renderà conto alla
successiva riunione del C. D. o, se di competenza dell’Assemblea,
durante la successiva Assemblea dei Soci.
14) Salvo quanto previsto in merito alle modifiche allo statuto dal
secondo comma dell’art. 12, le decisioni vengono prese a maggioranza
semplice. È ammessa una sola delega a socio. È necessaria
l’unanimità dei voti del C. D. per la nomina di nuovi membri del
C. D..
15) L’ARTECOM è finanziata dalle quote associative, dalle
erogazioni liberali di Soci e non, da sovvenzioni e/o donazioni di Enti
pubblici e di privati, e dagli eventuali proventi derivanti da
attività statutarie. Detti finanziamenti, ed i beni acquistati
con essi, costituiscono il “Fondo comune2 (art. 37 C. C.). Il Fondo
comune va utilizzato esclusivamente per perseguire gli scopi statutari.
16) La qualità di Socio effettivo si ottiene attraverso il
versamento della quota associativa annua il cui importo è
stabilito per ogni anno sociale durante l’Assemblea annuale, ed implica
l’osservanza del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento.
È esclusa qualsiasi forma di temporaneità nella
partecipazione alla vita associativa. Ogni socio maggiore di età
ha diritto dei voto (uno pro capite) per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e del Regolamento e per la nomina degli
organi direttivi. Il Socio effettivo ha diritto di fregiarsi del
titolo di “Accademico ARTECOM”.
17) L’iscrizione decorre dall’1 ottobre e termina il 30 settembre
dell’anni successivo. Il tiolo di Socio non è trasferobile. I
Soci effettivi hanno diritto, oltre che di voto, a partecipare alle
attività svolte ed usufruire delle strutture e dei prodotti
culturali di cui l’Accademia dispone. Il mancato versamento della quota
di iscrizione annuale costituisce recesso.
18) Oltre ai Soci effettivi, sono previsti, senza diritto di voto:
a) Soci onorari (Comitato d’Onore), in possesso di
particolari requisiti culturali; non pagheranno quote di iscrizione;
b) Soci sostenitori: verseranno una quota annuale
stabilita dall’Assemblea nella Riunione Annuale quale erogazione
liberale.
19) Il C. D. può escludere un Socio, con decisione a maggioranza
qualificata (2/3), quando si verifichino gravi inosservanze delle norme
statutarie oppure danni al patrimonio anche solo culturale o
all’immagine dell’Accademia, o quando il Socio causi dissidi
all’interno della stessa. Il Socio escluso non può
reiscirviersi. Nessun Socio, né effettivo, né che abbia
receduto, né che sia stato escluso ha diritto su quote o
restituzioni di alcun genere, neanche in caso di scioglimento
dell’Accademia.
20) L’ARTECOM sarà sciolta qualora venissero a mancare tutti i
Soci o quando tutti i Soci lo richiedessero. In caso di scioglimento il
C. D. ultimamente in carica, anche se i suoi membri hanno recesso,
dovrà curarlo provvedendo al pagamento dei debiti e quindi a
devolvere l’eventuale attività ad altra ONLUS come previsto
dall’art. 2 lettera E.
21) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.
Roma, 27.01.04.