STATUTO

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 14.11.2001 con il n. 9181 serie 3, ed integrato con modifica registrata presso la medesima Agenzia il 05.02.2004 con il n. 897, serie 3.

1) L’ARTECOM, Accademia in Europa di Studi Superiori, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS, è una Associazione culturale apartitica, indipendente e senza fini di lucro da ora in poi chiamata “Accademia”. Ha sede legale, per il quinquennio 2001/2006 in Roma, via dei Campani 38. Allo scadere del quinquennio la sede si intenderà confermata se non diversamente deliberato dall’Assemblea Annuale dei Soci per l’anno accademico 2006/2007, e così via di quinquennio in quinquennio. Ha durata illimitata, salvo quanto previsto dall’art. 20.

2)     A- Ha per scopo il perseguimento esclusivo (ai sensi comma 4, art. 10 D. L. 460/97) di finalità di solidarietà sociale attraverso la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 come completata dal DPR 30 settembre 1963 n. 1409, nonché dei beni naturalistici ed ambientali nel rispetto delle eccezioni previste dal D.to L.vo 460/97. A tal fine si propone di organizzare convegni, congressi, dibattiti, conferenze, nonché l’edizione di monografie, collane e periodici; di organizzare mostre, corsi di formazione e aggiornamento a tutti i livelli di istruzione, corsi di laurea e/o specializzazione, e quant’altro utile alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, naturalistiche ed ambientali come sopra definite; di erogare, a tal fine, borse di studio e finanziamenti per la ricerca e di istituire premi e concorsi.

        B- È fatto espresso divieto di svolgimento di attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.     

    C- Ai sensi del comma 5, art, 10 D. L. 460/97 è fatto espresso divieto di distribuire direttamente o indirettamente avanzi di gestione, utili, dividendi, fonti, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione ad alcuno per alcun motivo, salvo diverse disposizioni di legge.

        D- Il patrimonio dell’Accademia, costituito dalle quote associative, dalle erogazioni liberali di Soci e non, e dagli eventuali lasciti, donazioni, finanziamenti da parte di Enti pubblici e di privati, gli utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    E- È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in cvaso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

        F- È d’obbligo la redazione del bilancio o del rendiconto annuale.

       G- È uniforme la disciplina del contratto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, oltre che il principio di un voto pro capite, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. La qualità di Socio non è trasferibile.
L’ARTECOM si avvarrà della collaborazione dei Soci, retribuita o meno secondo le disponibilità economiche e le decisioni del Comitato Direttivo in merito alle singole situazioni; potrà inoltre assumere il personale necessario al raggiungimento dei fini previsti. Oltre al presente Statuto verrà compilato, ove opportuno, un Regolamento Interno. Per quanto concerne la stampa di periodici, onde consentire un risparmio economico, può delegare terzi, Soci o non, ad esserne ufficialmente proprietari. In merito è confermata la convenzione del 23 dicembre 1997 con il prof. Francesco Quaranta relativa alla proprietà del semestrale FOLIVM, che è allegata al verbale n. 1 del 27 ottobre 2001.

3) Organi dell’Associazione sono il Camitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

4) Il C. D. è formato dai Fondatori e da quei Soci che, vantando almeno un quinquennio di iscrizione, sono da esso all’unanimità chiamati a parteciparvi, anche pro tempore. In caso di recesso di uno dei Fondatori, il suo posto sarà occupato, su designazione unanime del C. D., da uno degli iscritti che contino almeno cinque anni di anzianità. Il C. D. ha anche la funzione di Collegio dei Probiviri.

5) Il C. D., sentite le proposte dei Soci o su propria deliberazione, organizza “Classi di Scienze” e ne nomina il Direttore.

6) Tra i membri del C. D. sono eletti il Presidente, il Vice-presidente, L’Amministratore ed il Segretario. In  caso di necessità dette cariche potranno essere cumulate, ma in non più di due per persona; non sono cumulabili le cariche di Presidente e di Vice-presidente. Gli eletti possono avere a disposizione una piccola somma decisa in Assemblea per urgenti spese, di cui daranno conto al C. D. ed all’Amministratore nella prima riunione successiva.

7) Le elezioni del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario e dell’Amministratore hanno luogo durante l’Assemblea Annuale dei Soci effettivi. Le cariche sono quinquennali.

8) Sono compiti dell’Amministratore: amministrare il fondo comune secondo le direttive del C. D.; dar conto, in qualsiasi momento, al  C. D.; redigere e presentare il bilancio durante l’Assemblea Annuale dei Soci.

9) Sono compiti del Segretario:
    a) redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C. D.;
   b) tenere gli schedari, gli elenchi degli iscritti, ed il resto di materiale di segreteria, ed aggiornarli; curare la corrispondenza.

10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente; convoca e presiede il C. D. e le Assemblee, emana gli atti occorrenti al funzionamento dell’Ente, vigila sull’esecuzione dei provvedimenti deliberati.

11) Le mansioni del Presidente spettano al Vice-presidente in caso di sua assenza o impedimento.

12) L’Assemblea dei Soci effettivi è sovrana e si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente. La prima Assemblea è quella svoltasi per l’approvazione dello Statuto in data 27 ottobre 2001; le successive Assemblee si svolgeranno tra i mesi di settembre o ottobre di ogni anno. Durante l’Assemblea Annuale si approverà l’attività svolta, il bilancio e le quote di iscrizione annua; si attribuiranno ogni quinquennio le cariche sociali; si approveranno eventuali modifiche allo Statuto e, ove opportuno, il Regolamento interno o le sue modifiche; si proporranno nuove iniziative. Le modifiche allo Statuto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 14, richiedono la maggioranza dei 2/3. In caso di necessità di apportare modifiche allo Statuto a seguito di indicazioni di legge o di provvedimenti amministrativi, le medesime modifiche possono essere approvate anche nel corso di apposite Assemblee straordinarie; qualora le modifiche siano apportate ope legis non è necessaria l’approvazione dell’Assemblea e di ciò si redigerà verbale con indicazione dei relativi riferimenti legislativi. L’Assemblea può anche riunirsi durante l’anno su proposta scritta e firmata di almeno la metà dei Soci effettivi o su decisione del C. D..

13) L’Assemblea Annuale e le Assemblee straordinarie dei Soci effettivi e le riunioni del C. D. sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda qualsiasi sia il numero. La seconda convocazione ha luogo 30 minuti dopo la prima. Le convocazioni avverranno a mezzo raccomandata a mano, o fax, o e-mail o, in caso di necessità, fonogramma inviati, consegnati o comunicati almeno dieci giorni prima della data prevista, e conterranno l’ordine del giorno. Non sono ammesse riunioni nei mesi di luglio e agosto e durante le festività natalizie (dal 23 dicembre al 7 gennaio) e pasquali (dal mercoledì al martedì successivo). In caso di necessità il Presidente può prendere decisioni di cui renderà conto alla successiva riunione del C. D. o, se di competenza dell’Assemblea, durante la successiva Assemblea dei Soci.

14) Salvo quanto previsto in merito alle modifiche allo statuto dal secondo comma dell’art. 12, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. È ammessa una sola delega a socio. È necessaria l’unanimità dei voti del C. D. per la nomina di nuovi membri del C. D..

15) L’ARTECOM è finanziata dalle quote associative, dalle erogazioni liberali di Soci e non, da sovvenzioni e/o donazioni di Enti pubblici e di privati, e dagli eventuali proventi derivanti da attività statutarie. Detti finanziamenti, ed i beni acquistati con essi, costituiscono il “Fondo comune2 (art. 37 C. C.). Il Fondo comune va utilizzato esclusivamente per perseguire gli scopi statutari.

16) La qualità di Socio effettivo si ottiene attraverso il versamento della quota associativa annua il cui importo è stabilito per ogni anno sociale durante l’Assemblea annuale, ed implica l’osservanza del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento. È esclusa qualsiasi forma di temporaneità nella partecipazione alla vita associativa. Ogni socio maggiore di età ha diritto dei voto (uno pro capite) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi. Il Socio effettivo ha diritto di fregiarsi del titolo di “Accademico ARTECOM”.

17) L’iscrizione decorre dall’1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anni successivo. Il tiolo di Socio non è trasferobile. I Soci effettivi hanno diritto, oltre che di voto, a partecipare alle attività svolte ed usufruire delle strutture e dei prodotti culturali di cui l’Accademia dispone. Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale costituisce recesso.

18) Oltre ai Soci effettivi, sono previsti, senza diritto di voto:
a)    Soci onorari (Comitato d’Onore), in possesso di particolari requisiti culturali; non pagheranno quote di iscrizione;
b)    Soci sostenitori: verseranno una quota annuale stabilita dall’Assemblea nella Riunione Annuale quale erogazione liberale.

19) Il C. D. può escludere un Socio, con decisione a maggioranza qualificata (2/3), quando si verifichino gravi inosservanze delle norme statutarie oppure danni al patrimonio anche solo culturale o all’immagine dell’Accademia, o quando il Socio causi dissidi all’interno della stessa. Il Socio escluso non può reiscirviersi. Nessun Socio, né effettivo, né che abbia receduto, né che sia stato escluso ha diritto su quote o restituzioni di alcun genere, neanche in caso di scioglimento dell’Accademia.

20) L’ARTECOM sarà sciolta qualora venissero a mancare tutti i Soci o quando tutti i Soci lo richiedessero. In caso di scioglimento il C. D. ultimamente in carica, anche se i suoi membri hanno recesso, dovrà curarlo provvedendo al pagamento dei debiti e quindi a devolvere l’eventuale attività ad altra ONLUS come previsto dall’art. 2 lettera E.

21) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.
Roma, 27.01.04.